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Secondo l’art. 31, co. 1, del d.lgs. n. 81 del 2015, in caso di somministrazione a tempo indeterminato, l’agenzia può avvalersi unicamente di lavoratori assunti a tempo indeterminato.
In tal caso il numero di lavoratori somministrati non può eccedere il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato occupati presso l’utilizzatore (salvo che la contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore preveda una percentuale differente) al 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto collettivo applicato dall’utilizzatore, con un arrotondamento del decimale all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
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