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Quali sono i doveri di informazione dell'utilizzatore?

Secondo l’art. 31, co. 3, del d.lgs. n. 81 del 2015, i lavoratori somministrati devono essere informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore.

Secondo l’art. 33, co. 2 e l’art. 36, co. 3, del d.lgs. n. 81 del 2015, con il contratto di somministrazione  di  lavoro, l'utilizzatore assume l'obbligo di  comunicare  al  somministratore  il  trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti  che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori  da  somministrare  e  a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.

Ogni dodici mesi l'utilizzatore,  anche  per  il  tramite  della associazione dei datori di lavoro alla quale  aderisce o conferisce mandato, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria  o,  in  mancanza,  agli  organismi territoriali di categoria delle    associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, il  numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.


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