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Quali sono le causali e la durata massima del contratto di somministrazione a termine?

Nel caso in cui tra l’agenzia e il lavoratore intercorra un contratto a termine è consentito stipulare, come previsto dall’art. 19 del D.lgs. 81 del 2015:

  • un primo contratto a termine “a-causale” di durata massima non superiore a 12 mesi;
  • un contratto a termine “causale” fino a 24 mesi per:
    •  esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
    •  esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Come previsto dall’art. 2, comma 1ter del Decreto Dignità (così come integrato dalla legge di conversione), le causali di cui all’art. 19, comma 1 D. lgs 81 del 2015 nel caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, “si applicano esclusivamente all’utilizzatore”.

Pertanto, in caso di durata della somministrazione a termine per un periodo superiore a 12 mesi presso lo stesso utilizzatore, il contratto di lavoro stipulato dal somministratore con il lavoratore dovrà indicare una motivazione riferita alle esigenze dell’utilizzatore medesimo.

La durata massima di 24 mesi è calcolata tenendo conto di rapporti di lavoro a tempo determinato tra stesso datore di lavoro e stesso lavoratore, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro

Come stabilito dall’art. 19, comma 2 D.lgs. 81 del 2015, la contrattazione collettiva può prevedere una durata diversa, anche superiore, rispetto al limite massimo dei 24 mesi.

Secondo il CCNL Agenzie di Somministrazione di lavoro del 15 ottobre 2019 secondo cui a far data dal 1° gennaio 2019 la durata massima della successione dei contratti a termine tra agenzia e lavoratore è così articolata:

  • nelle ipotesi di somministrazione con il medesimo utilizzatore, la durata massima è individuata dal CCNL applicato da quest’ultimo (in assenza è di 24 mesi);
  •  nell’ipotesi di somministrazione su diversi utilizzatori, è pari a 48 mesi.

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